STATUTO ATENEO DI SALÒ ONLUS
CAPO I SEDE – SCOPO – CIRCOSCRIZIONE
ARTICOLO 1
Costituzione
È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata «ATENEO DI SALÒ – ONLUS».
La sede dell'Associazione è sita in Salò (BS) in via Gerolamo Fantoni al numero civico 49.
Il 20 maggio 1564 venne istituita a Salò l'Accademia Unanime, riconosciuta il 25 dicembre 1810 con decreto napoleonico, che le diede il nome “Ateneo di Salò”; il 9 marzo 1936 fu eretto in ente morale e il 27 gennaio 2013 riconosciuto Onlus.
Il Consiglio di Presidenza, su delega dell'Assemblea dei Soci, avrà la facoltà di trasferire la sede, ove necessario, sempre però nel territorio del Comune di Salò.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale:
le attività dell'Ateneo di Salò – Onlus, ai sensi dell'art. 10 n.7 del DL 460/97, sono la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1.3.1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1963 e svolge pertanto le attività di seguito menzionate e quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare:
promuove la conoscenza e valorizzazione del propriopatrimonio culturale, librario, archivistico e artistico, nonché di quello territoriale;
promuove iniziative didattiche e borse di studio per studenti meritevoli, svantaggiati e/o disagiati;
incrementa la raccolta di documenti, di studi, di materiale librario e archivistico afferenti le proprie finalità anche con il contributo dello Stato, di Enti Pubblici, Istituzioni, Associazioni, Enti privati e singole persone;
promuove, in collaborazione con i soggetti interessati, la conoscenza, la valorizzazione e la realizzazione di interventi di riassetto di inventari e strumenti di corredo degli archivi di pertinenza degli Enti compresi nel territorio di cui al successivo articolo 2 e ne pubblica i risultati;
tra le attività connesse organizza convegni di studio e seminari sugli argomenti afferenti le proprie finalità istituzionali: scienze, lettere, arti ed economia con speciale riferimento alla zona benacense e al suo entroterra. Opera in tal senso anche collaborando con gli Istituti Scolastici del territorio;
garantisce la funzionalità del proprio archivio e della propria biblioteca a beneficio di studiosi e ricercatori nonché di tutti coloro che intendono accrescere il proprio sapere.
La gestione della biblioteca e degli archivi è affidata a personale competente, parte del quale alle dipendenze dell'Istituzione, che esercita il proprio ruolo in base alla qualifica professionale riconosciuta dalle Linee Guida nazionali in materia. Il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio è codificato dal regolamento interno approvato dall'Assemblea;
cura la pubblicazione periodica della propria rivista «Le Memorie dell'Ateneo di Salò», degli atti e monografie al fine di rendere noti i risultati delle ricerche e degli studi promossi e sostenuti;
cura altresì la stampa degli atti dei convegni organizzati.
L'Ateneo può, inoltre, compiere ogni altra attività, ivi compresi i servizi culturali, che sia giudicata utile o necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
“L'Ateneo di Salò – Onlus” non può svolgere attività diverse da quelle indicate.
“L'Ateneo di Salò – Onlus” dovrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di Attività Sociale” o l'acronimo “Onlus”.
ARTICOLO 2
CIRCOSCRIZIONE
La Circoscrizione dell'Ateneo di Salò comprende i Comuni che appartennero storicamente alla “Magnifica Patria” e quelli che oggi fanno parte del Garda Bresciano e della Valle Sabbia: Salò, Agnosine, Anfo, Bagolino, Bedizzole, Bione, Calvagese della Riviera, Capovalle, Casto, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Padenghe sul Garda, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, San Felice del Benàco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Vobarno.
CAPO II – SOCI
ARTICOLO 3
SOCI
L'Ateneo è composto da non più di 55 (cinquantacinque) Soci.
Tutti i Soci sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Possono essere Soci coloro che risiedano nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui al precedente articolo 2 o che in tale circoscrizione svolgano la loro attività.
La qualifica di Socio non può avere carattere temporaneo, non è trasmissibile e si perde per recesso (da manifestare con comunicazione scritta all'Associazione), per revoca o a causa di morte.
Doveri dei Soci:
intervenire alle Assemblee e in caso di impedimento darne avviso alla Presidenza;
collaborare all'attività dell'Ateneo, inviando copia delle proprie pubblicazioni, presentando saggi e memorie, offrendo il proprio contributo scientifico – culturale ai convegni, ai seminari, nonché ad altre iniziative promosse dall'Ateneo;
accettare cariche assegnate dal Consiglio di Presidenza, salvo palese impedimento.
Diritti dei soci:
esprimere il proprio voto nelle Assemblee;
proporre al Consiglio di Presidenza la candidatura di nuovi Soci;
consultare la Biblioteca;
avere a prestito libri e periodicimoderni della Biblioteca;
ricevere in dono una copia degli Atti Accademici.
I soci possono contribuire all'attività associativa mediante contributi accademico – culturali e con versamento di quote contributive volontarie.
L'Assemblea può deliberare l'istituzione di una quota associativa, nonché la sua misura.
Possono essere nominati dall’Assemblea corrispondenti coloro che si siano distinti in studi riguardanti la nostra circoscrizione, oppure abbiano collaborato con l’Ateneo e risiedano in altre zone d’Italia o all’estero.
Possono essere nominate benemerite le persone riconosciute tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza per elevati meriti culturali o per speciali benemerenze verso l’Ateneo.
ARTICOLO 4
NOMINA NUOVI SOCI
La proposta di nomina di nuovi Soci verrà presentata al Consiglio di Presidenza con la firma di almeno tre soci ed accompagnata da un cenno illustrativo sull'attività culturale e professionale del designato.
Il Consiglio, previa attenta valutazione dei titoli e dell'attività culturale o scientifica svolta, sottoporrà la proposta di nomina all'Assemblea in occasione della prima riunione della stessa, dove si procederà alla votazione.
I candidati, per essere eletti, dovranno essere votati dalla maggioranza semplice; se i candidati presentati dovessero essere in numero maggiore dei posti disponibili, verranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità per l'ultimo posto verrà eletto il candidato più anziano. Allo scrutinio, che è fatto alla presenza dei membri presenti al Consiglio di Presidenza e di almeno due Soci chiamati dal Presidente, possono assistere tutti gli altri Soci.
ARTICOLO 5
REVOCA
Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può essere revocata la nomina del Socio per mancata partecipazione non giustificata a tre Assemblee consecutive, ovvero che si renda indegno o, comunque, si comporti in modo incompatibile con gli scopi e gli interessi dell'Ente.
CAPO III – ASSEMBLEA
ARTICOLO 6
L'Assemblea è costituita dai da tutti i Soci.
ARTICOLO 7
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria approva ogni anno, entro il 30 di aprile, il bilancio di previsione, lo stato patrimoniale ed il conto economico consuntivo.
L'Assemblea ordinaria approva altresì gli indirizzi di programma dell'anno in corso.
Tutte le altre Assemblee sono straordinarie.
ARTICOLO 8
CONVOCAZIONI
Le Assemblee sono convocate, sentito il Consiglio di Presidenza con avviso a firma del Presidente, spedito a tutti i Soci al domicilio risultante dallo schedario dei Soci stessi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La convocazione potrà essere spedita anche a mezzo posta elettronica o pec.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione nonchè degli argomenti da trattare.
Le assemblee devono altresì essere convocate dal Presidente su esplicita richiesta di almeno un decimo dei soci, con le modalità di convocazione suindicate.
ARTICOLO 9
VALIDITA'
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci.
In seconda convocazione, che potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.
ARTICOLO 10
Qualsiasi proposta di modificazione dello statuto deve essere discussa in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed approvata dalla maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei Soci ed approvata a maggioranza degli intervenuti.
ARTICOLO 11
Le votazioni dell'Assemblea si svolgono in forma palese; tuttavia, per la elezione delle cariche sociali e per la nomina dei nuovi Soci è prescritto il voto segreto.
L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
ARTICOLO 12
I regolamenti e le eventuali modifiche che ad essi dovessero apportarsi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 10.
CAPO IV – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 13
L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e sei componenti del Consiglio di Presidenza.
La votazione avverrà mediante una scheda ove potranno essere indicate le preferenze, fino ad un massimo di tre per i consiglieri e un voto per il Presidente.
Risulteranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti, in caso di parità, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione all'Ateneo ed in caso di ulteriore parità, il Socio più anziano.
Il Presidente si avvarrà di un Vice Presidente da lui scelto all'interno del Consiglio di Presidenza, al quale affidare le opportune deleghe.
In caso di recesso, rinuncia, o impossibilità o dimissioni da parte di quattro dei sette componenti il Consiglio di Presidenza, il Presidente o, se questi è impossibilitato, il Vice Presidente, convoca entro sessanta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Presidenza che, successivamente, provvederà alle nomine di sua spettanza.
Nel caso in cui il decesso, la rinuncia, l'impossibilità o le dimissioni riguardino fino ad un massimo di tre membri del Consiglio di Presidenza, subentreranno i Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti della precedente votazione. Nel caso non ve ne siano, si procederà alla votazione per i soli componenti mancanti.
In caso di decesso, rinuncia o impossibilità del Presidente si procederà all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può essere eletto solo per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio si avvale di un revisore contabile nominato dall'Assemblea per l'esame dei bilanci e per ogni aspetto finanziario.
L'Assemblea può nominare un Presidente onorario che partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza con voto consultivo e con facoltà di proposta.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni dalla loro elezione.
ARTICOLO 14
Il Presidente rappresenta legalmente l'Ateneo di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio e compie tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione da loro deliberati, fatta eccezione per i seguenti atti, la cui esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Assemblea dei Soci:
alienazione di beni immobili, mobili registrati, beni di interesse storico ed artistico;
accensione ed estinzione di mutui bancari;
accettazione di eredità;
assunzione di personale a tempo indeterminato.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
ARTICOLO 15
Il Consiglio vaglia le proposte di cui all'articolo 4 e delibera sull'opportunità di sottoporle all'Assemblea.
ARTICOLO 16
Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente previa convocazione fatta con lettera spedita ai suoi membri almeno otto giorni prima.
La convocazione potrà essere spedita anche a mezzo posta elettronica o pec.
La seduta del Consiglio è valida se interviene la maggioranza dei componenti e le deliberazioni adottate sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.
Il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio se richiesta dalla maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 17
Spetta al Consiglio:
nominare al suo interno, nella sua prima riunione il Tesoriere/Amministratore, il Segretario e il responsabile della Biblioteca e Archivi;
deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ateneo ed alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie dello stesso;
assumere il personale;
formulare ed attuare i programmi annuali;
formulare le strategie funzionali al reperimento delle risorse necessarie per l'esecuzione dei progetti deliberati.
ARTICOLO 18
Il Consiglio di Presidenza si avvarrà di un comitato scientifico con funzioni consultive, che resta in carica per la durata dello stesso Consiglio, e di consulenze o commissioni tecniche per iniziative di particolare rilievo, presieduti e coordinati dal Presidente dell'Ateneo. I nominativi prescelti per tali incarichi verranno comunicati dall’Assemblea.
ARTICOLO 19
Il Tesoriere/Amministratore cura la riscossione delle entrate e provvede ai pagamenti, provvede pure alla tenuta degli inventari dei beni e dei registri contabili, nonché alla compilazione dei bilanci.
Gli inventari del patrimonio librario e archivistico sono, invece, redatti dal bibliotecario dipendente e revisionati dal responsabile della biblioteca.
È compito del Segretario redigere i verbali delle adunanze, curare la corrispondenza d'ufficio e la conservazione degli atti.
Il Tesoriere/Amministratore ed il Presidente sono abilitati a firmare gli assegni del conto corrente intestato all'Ateneo con firma disgiunta.
L'apertura e la chiusura dei conti correnti sono di competenza del Consiglio.
ARTICOLO 20
Il Presidente vigila sull'andamento della Biblioteca e degli Archivi.
Promuove e regola i rapporti con altri Istituti di cultura e provvede alle pubblicazioni periodiche e straordinarie.
CAPO V – PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 21
Gli archivi dell' “Ateneo di Salò – Onlus” sono stati riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali “di particolare interesse storico”.
Il patrimonio dell'Ateneo è costituito da:
beni mobili ed immobili pervenuti all'Ateneo a qualsiasi titolo;
donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni che pervengano, con specifica destinazione, dallo Stato, da Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e persone fisiche;
ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio, ad incrementarlo.
ARTICOLO 22
Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio e disporre per il raggiungimento delle finalità prefissate e precisamente:
della vendita del patrimonio;
dei sussidi, delle contribuzioni e delle erogazioni dello Stato, di Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati e di singole persone, non destinati all'incremento del patrimonio;
dei diritti di riproduzione derivanti dall'edizione di opere di proprietà.
L'Ateneo, inoltre, con deliberazione del Consiglio, che ne definirà i limiti e le condizioni, può accettare beni mobili ed immobili in comodato.
I beni mobili ed immobili che si aggiungeranno al capitale dell'Ente, come incremento del patrimonio, debbono essere descritti in speciali inventari.
La gestione della disponibilità finanziaria dell'Ateneo dovrà essere effettuata su conto corrente ordinario o con strumenti finanziari su deliberazione del Consiglio di Presidenza.
L'Ateneo non può distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, salvo che la legge non lo imponga o che non siano destinati ad altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, appartengano alla medesima ed unitaria struttura.
È, altresì, fatto obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 23
L'esame dei bilanci spetta al Consiglio di Presidenza, al quale il Revisore contabile ne riferisce per iscritto.
ARTICOLO 24
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almento ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Ateneo verrà devoluto, esaurita la liquidazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO 25
Gli esercizi finanziari dell'Ateneo vanno dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 26
Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia di Enti morali legalmente riconosciuti, nonché alle norme in materia di Onlus e del Codice Civile.
Salò, 18 giugno 2018